L’autodeterminazione, cioè l’essere protagonisti e artefici delle scelte che riguardano la propria vita è un diritto di tutti, anche delle persone con disabilità e già dalla più tenera età.
Non è un’affermazione così scontata tant’è che è stato necessario ribadirlo in varie norme nazionali ed internazionali ad iniziare dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e più di recente nella riforma della disabilità (d. lgs. 62/2024) e nelle disposizioni sull’inclusione scolastica (d.lgs. 66/2017).

Ma l’autodeterminazione non è solo un diritto: è una condizione che si conquista e che si rafforza anche sviluppando competenze e garantendo la partecipazione attiva.
La scuola è un ambito in cui si può sperimentare efficacemente l’autodeterminazione. Questo l’ha ben espresso anche il Legislatore quando, ad esempio, ha previsto la partecipazione diretta dell’alunno con disabilità alla predisposizione del PEI, il Piano Educativo Individualizzato. Si tratta di uno spazio ed uno strumento concreto primo in cui esercitare il diritto all’autodeterminazione, dando voce a necessità presenti e desideri sul futuro attraverso “un percorso di autonomia e responsabilizzazione da sviluppare gradualmente”.
Dunque che lo studente della scuola secondaria di secondo grado può partecipare al GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione), il che diventa una cruciale palestra di self-advocacy (auto-rappresentanza), fondamentale in una prospettiva di transizione verso l’età adulta, proprio a partire dalle fasi di elaborazione del suo PEI.
È una indicazione che troviamo declinata anche nel modello nazionale più aggiornato di PEI per la scuola secondaria di II grado una specifica sezione (Sezione 1) dedicata al quadro informativo e alla voce dello studente, nonché spazi per raccogliere preferenze, aspirazioni e bisogni per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ora Percorsi Scuola Lavoro e il Progetto individuale.

Modelli teorici e realtà operative

Abbiamo inteso che una previsione normativa esiste, ma nella realtà dei fatti rileviamo che spesso vi è una differenza sostanziale fra modello teorico e realtà operativa.

La prima discrepanza riguarda la convocazione. La norma prevede che lo studente riceva un invito formale a tutte le sedute del GLO. Nella realtà spesso la convocazione è assente o limitata a un invito informale all’ultimo minuto. Sappiamo però che la mancata convocazione costituirebbe un vizio formale, facilmente documentabile, che potrebbe portare all’annullamento delle decisioni prese in caso di contenzioso. Dunque possiamo farci valere quanto tutto questo non è garantito.

Quanto alla presenza fisica il regolamento prevede la partecipazione attiva della persona alla discussione e alle decisioni. Non significa che lo studente debba essere presente ad ogni singolo momento, ma nemmeno che tale passaggio sia totalmente evitato, anzi: andrebbe tutelato il diritto di far parte di un organismo, non solo come membro a tutti gli effetti, ma anche di potersi esprimere, raccontarsi, riportare il proprio punto di vista e le proprie aspettativa.

Spesso vi è la mancanza di un tempo dedicato: lo studente entra nella riunione senza conoscere l’ordine del giorno né il significato del PEI il che rende la sua presenza scarsamente produttiva.

Il legislatore ha anche previsto l’ipotesi che ci siano delle resistenze o delle difficoltà da parte dello studente a partecipare a quel consesso e questo per i motivi disparati. È allora prevista la ricerca di modalità alternative di coinvolgimento (art. 3 DI 182/2020). Sovente invece se lo studente non vuole entrare o ha una disabilità complessa, la sua voce viene del tutto aggirata.

Ma quali sono le cause di questo divario?

La prima è dovuta alla prevalenza di un linguaggio medico-burocratico: i GLO affrontano spesso questioni tecniche, cliniche o burocratiche (es. quantificazione delle ore di sostegno, diagnosi funzionali) che rischiano di disorientare o mortificare lo studente se discusse alla sua presenza senza mediazione.

La seconda è ancora una mancanza di prassi strutturate: molti Consigli di Classe non sanno come gestire una riunione mista; la prassi migliore – raramente applicata – prevede di dividere il GLO in due momenti: una parte con lo studente (focalizzata su interessi, benessere, obiettivi e accordi didattici) e una parte tecnica tra soli adulti.

Non va poi taciuta la possibile resistenza genitoriale o dei docenti: talvolta la famiglia stessa teme l’impatto emotivo sul figlio, mentre i docenti temono che la presenza del ragazzo rallenti i lavori o inibisca il confronto schietto

Strategie operative per favorire la partecipazione

Per rendere la presenza dell’alunno al GLO efficace e non traumatizzante (evitando l’effetto “esame davanti ad adulti”) occorre innanzitutto contare sul supporto degli attori coinvolti, compresi il dirigente scolastico, gli insegnanti curricolari e i professionisti esterni alla scuola, informando altresì i genitori del cambiamento. È bene poi iniziare gradualmente. Per poter portare un contributo, lo studente deve essere adeguatamente preparato e gli obiettivi vanno calibrati in base ai diversi livelli di partecipazione. Inoltre, lo studente va messo nelle condizioni di leggere il proprio PEI, che pertanto andrà scritto usando un linguaggio semplice ed alla sua portata.

Preparazione al GLO (il “pre-GLO”):

Il ragazzo non può essere catapultato nella riunione senza filtri. L’assistente alle autonomie, in collaborazione con l’educatore o l’insegnante di sostegno, può promuovere dei colloqui preparatori con l’alunno, al fine di meglio esplorare le dinamiche di classe. Ad esempio si può andare a discutere dell’integrazione percepita e reale e della relazione che si sta costruendo con i compagni, ma anche degli ausili tecnologici che si reputano utili e quali occorrerebbe inserire o si reputano necessari/superflui, oltre barriere ambientali percepite (accessibilità dei laboratori, dei bagni, organizzazione delle gite scolastiche ecc). Per avvicinare e fornire agli studenti gli strumenti utili per prendere coscienza e padronanza di valutazione sugli obiettivi che li riguardano, si possono proporre attività che favoriscano l’acquisizione di competenze di autovalutazione.

Discutere della modalità di partecipazione: flessibile e protetta.

A seconda dell’età, del livello di consapevolezza e disponibilità al coinvolgimento, nonché del profilo emotivo, la partecipazione può essere strutturata in modo modulare:

  •  Partecipazione diretta parziale: il ragazzo presenzia solo alla prima parte del GLO (es. i primi 20 minuti), dedicata al “Quadro informativo” e all’espressione dei suoi desideri, lasciando agli adulti la discussione tecnica sulle ore di sostegno o i dettagli clinici.
  • Canali comunicativi alternativi: se la fatica verbale o l’ansia sono elevate, l’alunno può partecipare presentando una sua scheda scritta, una presentazione video o digitale, o supportato da strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), che lo facilitino nell’espressione delle sue aspettative e volontà.

Immaginare un focus sui facilitatori di contesto:

L’assistente all’autonoma, l’educatore o l’insegnante di sostegno possono orientare il GLO a concentrarsi non sul “deficit” del ragazzo, ma sulla rimozione delle barriere e sul potenziamento dei facilitatori per consentire allo studente di comunicare. Lo studente potrà portare al GLO alcuni materiali appositamente preparati con l’insegnante di sostegno: un portfolio con gli argomenti da affrontare; uno script di testo con le parole da dire durante l’incontro; una breve presentazione PowerPoint. È possibile altresì avvalersi di supporti visivi di varia natura quali agende visive, immagini, tablet ecc.

Lo ripetiamo: la partecipazione che va sempre rivendicata nel caso la scuola tenti di evitarla. Il referente a cui chiedere conto è sempre il dirigente scolastico affinché la partecipazione sia reale e fattiva.

Quali sono i benefici?

Come già espresso il coinvolgimento nel GLO offre ai ragazzi un’occasione per potenziare i propri livelli di fiducia e self-advocacy che non solo favoriscono il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEI, ma viene a prodursi un incremento del senso di autoefficacia. A beneficiarne non è quindi solo il profitto scolastico ma l’intero percorso di vita durante e dopo la scuola dell’obbligo. La persona è coinvolta in un processo decisionale che lo riguarda, con tutte le difficoltà e gli aspetti concreti. È una palestra per l’acquisizione di competenze funzionali all’autodeterminazione e alla transizione alla vita adulta. Questo è da considerarsi fra gli aspetti più rilevanti.

Inoltre, grazie alla partecipazione attiva, la progettazione del PEI riesce a concentrarsi maggiormente sui bisogni e sui desideri dello studente e diviene il prodotto di uno sforzo collaborativo che vede impegnati tutti i membri del GLO in attività costruttive di problem solving.

 

Fonti utilizzate:

BIBLIOGRAFIA

https://rivistedigitali.erickson.it/integrazione-scolastica-sociale/it/visualizza/pdf/2446

NORMATIVA di RIFERIMENTO

  • Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CPDR) ratificata con Legge 18/2009
    Art. 3 “il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone”;
  • Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
    Art. 15 Gruppi per l’inclusione scolastica c. 10 e 11
  • D.lgs 66/2017 integrato e modificato dal D.lgs 96/2019 “Norme per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”
    Art. 9 Gruppi per l’inclusione scolastica c. 10 e 11
  • Decreto Interministeriale n. 182/2020 – “Adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”
    art. 3 – Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione
  • Decreto Interministeriale n. 153/2023 – Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»
    Allegato B (Linee Guida concernenti la definizione delle modalità () per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’art. 7 del D.lgs 66/2017 e il modello di PEI , da adottare da parte delle istituzioni scolastiche).

Fonti utilizzate:

BIBLIOGRAFIA

https://rivistedigitali.erickson.it/integrazione-scolastica-sociale/it/visualizza/pdf/2446

NORMATIVA di RIFERIMENTO

  • Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CPDR) ratificata con Legge 18/2009
    Art. 3 “il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone”;
  • Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
    Art. 15 Gruppi per l’inclusione scolastica c. 10 e 11
  • D.lgs 66/2017 integrato e modificato dal D.lgs 96/2019 “Norme per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”
    Art. 9 Gruppi per l’inclusione scolastica c. 10 e 11
  • Decreto Interministeriale n. 182/2020 – “Adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”
    art. 3 – Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione
  • Decreto Interministeriale n. 153/2023 – Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»
    Allegato B (Linee Guida concernenti la definizione delle modalità () per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’art. 7 del D.lgs 66/2017 e il modello di PEI , da adottare da parte delle istituzioni scolastiche).

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