In un nostro precedente approfondimento abbiamo esplorato gli ostacoli più insidiosi per i neo-maggiorenni con compromissione motoria, concentrandoci in particolare su come superare l’impedimento fisico alla firma autografa. In quell’occasione, abbiamo illustrato come le tecnologie e le normative vigenti – dalla Firma Elettronica Qualificata alle dichiarazioni rese direttamente al pubblico ufficiale – permettano di validare istanze e stipulare contratti tutelando al contempo la totale autonomia personale.

Ora proseguiamo idealmente quel percorso, focalizzandoci su cosa accade quando i familiari hanno adottato uno dei due istituti giuridici (amministrazione di sostegno o procura generale e si trovano a gestire rapporti con la Pubblica Amministrazione, l’INPS e i servizi socio-sanitari L’obiettivo è chiarire le profonde differenze tra questi strumenti, evidenziando cosa possono (e non possono) fare i rispettivi titolari, mantenendo sempre al centro il diritto all’autodeterminazione del giovane adulto, per quanto possa essere compresso dagli stessi strumenti adottati.

I limiti della procura generale

Spesso si ritiene, erroneamente, che la procura generale conferisca poteri assoluti al delegato per agire in nome del rappresentato. In realtà, il Codice Civile impone confini rigidi: questo strumento copre di norma unicamente gli atti di ordinaria amministrazione. Di conseguenza, la procura generale si rivela strutturalmente inefficace di fronte ad atti straordinari o a istanze specifiche rivolte alla PA che incidono sullo status della persona, come l’avvio delle procedure per l’accertamento dell’invalidità civile. Se non sono esplicitati singolarmente nel mandato, questi atti restano esclusi. Sono in ogni caso esclusi quelli che vengono considerati “atti personalissimi”, ad esempio le decisioni relative alla propria salute, ai trattamenti sanitari che richiedono consenso informato.
Esiste poi una dinamica che depotenzia ulteriormente l’utilità di questo strumento: il principio della revoca tacita. Rilasciare una delega notarile non significa in alcun modo rinunciare ai propri diritti o alla propria capacità di agire. Se il giovane compie in prima persona un’operazione per la quale aveva nominato un procuratore (ad esempio, inviando una pratica online con il proprio SPID), la procura viene automaticamente annullata e superata per quello specifico atto. Non occorre alcuna disdetta formale: l’azione autonoma e diretta del cittadino prevale sempre, riducendo spesso la procura a un ingombrante doppione burocratico. Dunque prudenza con la procura generale soprattutto se adottata credendola la soluzione migliore per un impedimento fisico alla firma (non lo è).

Il perimetro dell’amministrazione di sostegno

L’Amministrazione di Sostegno (AdS) si muove su presupposti giuridici e operativi molto diversi. La nomina di un amministratore di sostegno – disposta dal Giudice Tutelare – è la via prevista quando la disabilità compromette anche l’uso delle tecnologie assistive e impedisce, in tutto o in parte l’esercizio autonomo della capacità di agire.
I poteri dell’AdS non sono standardizzati, ma vengono delineati “su misura” dal decreto del Giudice. A differenza di un procuratore, è estremamente improbabile che l’AdS incontri limiti di mandato nel presentare istanze accertative e previdenziali.
Un terreno dirimente è quello dei servizi sanitari e del consenso informato. In ambito clinico, la procura generale non possiede alcun valore (è un atto personalissimo). Al contrario, la legge 219/2017 (la norma sul consenso informato) prevede che il Giudice tutelare possa autorizzare l’Amministratore di Sostegno a esprimere o rifiutare il consenso ai trattamenti sanitari. Tuttavia, la norma impone all’AdS un vincolo stringente: egli deve sempre operare tenendo in massima considerazione i desideri, la volontà e le preferenze espresse dal beneficiario, garantendo un’interlocuzione efficace con i medici senza annullare la soggettività del paziente.

Il Progetto di Vita (d.lgs. 62/2024): il paradosso tra aspirazioni e tutela

Le peculiarità di questi istituti emergono con particolare forza alla luce della recente riforma sulla disabilità (d.lgs. 62/2024). L’elemento cardine di questa normativa è la stesura del “Progetto di Vita”, un processo di co-programmazione e valutazione multidimensionale che deve basarsi inderogabilmente sulle aspettative e sui desiderata della persona interessata e garantendo il massimo della sua diretta partecipazione.
In questo scenario, la presenza di un Amministratore di Sostegno può generare un potenziale paradosso. Se da un lato il nuovo impianto legislativo promuove la massima autodeterminazione, dall’altro la validazione formale, la sottoscrizione del progetto e l’approvazione del budget spettano all’AdS. Vi è dunque il rischio che l’aspirazione vitale e indipendente del giovane debba costantemente passare attraverso il filtro – e la vigilanza – dell’amministratore, scontrandosi con la filosofia stessa della riforma.
Questo nodo normativo impone una riflessione strategica. L’Amministrazione di sostegno è un presidio di tutela, ma andrebbe attivata unicamente quando sussiste una stretta ed effettiva necessità giuridica e cognitiva. E quando è attivata la sua applicazione dovrebbe essere gestita comunque in modo da non de-responsabilizzare la persona tutelata.

Per agevolare le pratiche amministrative quotidiane, l’ordinamento offre soluzioni meno invasive e pienamente rispettose dell’autonomia personale.
Preservare lo spazio decisionale del giovane adulto significa gettare fondamenta solide per la sua autodeterminazione prima e per la sua vita indipendente poi, affinché rimanga l’unico, vero regista del proprio futuro.

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