Avrete sicuramente sentito parlare del contrassegno disabili ma forse meno del “contrassegno ad personam”.

L’articolo 381 afferma che “nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”.”

Come si potrà notare la concessione del parcheggio riservato (parcheggio ad personam) non è un diritto “automatico” di ogni titolare di contrassegno ma prevede alcune condizioni:

–  non avere uno spazio di sosta privato accessibile o fruibile (condizione che può essere verificata dal Comune);

–  il parcheggio si trovi in zona ad alta intensità di traffico (anche questo elemento viene valutato dal Comune).